Con la nuova direttiva sul credito al consumo (CCD II, direttiva (UE) 2023/2225), l’UE sta modernizzando le regole del gioco per i finanziamenti nel commercio online. A partire dal 20 novembre 2026, anche i modelli di pagamento rateale senza interessi, gli importi di modesta entità e le brevi sospensioni dei pagamenti saranno soggetti a obblighi più rigorosi. Per voi, in qualità di commercianti, ciò significa: verificare per tempo la procedura di checkout e la collaborazione con i vostri fornitori di servizi di pagamento.
In sintesi
- Cosa: la nuova direttiva UE sul credito al consumo (CCD II) amplia notevolmente le norme relative al credito al consumo nel commercio online.
- A partire da quando: i nuovi obblighi entreranno in vigore il 20 novembre 2026.
- Chi è interessato: i commercianti che offrono pagamenti rateali, opzioni «paga dopo» o finanziamenti tramite un fornitore di servizi di pagamento.
- Nuovi casi contemplati: anche importi di modesta entità, modelli di rateizzazione senza interessi e durate brevi fino a tre mesi.
- Obblighi principali: verifica della solvibilità, informazioni precontrattuali chiare al momento del checkout, pubblicità trasparente e diritto di recesso di 14 giorni.
Panoramica del calendario
Attuazione a livello nazionale
Gli Stati membri dell’UE recepiscono la direttiva nel diritto nazionale. Le basi sono state gettate.
Fase preparatoria
Verificare e adeguare le modalità di pagamento, i contratti con i fornitori di servizi di pagamento e la procedura di checkout.
Data di entrata in vigore
I nuovi obblighi si applicano in modo vincolante ai finanziamenti nel commercio online.
Confronto tra la situazione attuale e quella a partire dal 2026
Cosa cambia
Anche i piccoli importi saranno regolamentati
Finora i piccoli prestiti fino a 200 € e i finanziamenti a breve termine erano esclusi dalle norme rigorose. In futuro, gli obblighi si applicheranno anche a importi modesti come 30, 50 o 99 €.
Per voi in qualità di commercianti: verificate quali delle vostre offerte di finanziamento rientravano finora nell’eccezione in quanto «piccoli importi» – a partire dal 2026 saranno incluse nella normativa.
I pagamenti rateali senza interessi ora rientrano nella normativa
Anche il classico modello «paga dopo» e i pagamenti rateali senza interessi né commissioni rientreranno in futuro nella direttiva; finora proprio queste offerte erano in gran parte escluse.
Per voi commercianti: i popolari finanziamenti «a 0%» al momento del checkout richiederanno in futuro le stesse informazioni obbligatorie dei prestiti a tasso d’interesse.
Acquisto contro fattura: dipende dai casi
Il semplice acquisto contro fattura rimane spesso escluso, purché sii tu stesso a concedere la dilazione di pagamento. Tuttavia, non appena interviene un fornitore di servizi di pagamento per il pagamento rateale o il «pagamento posticipato», si applica l’intero quadro normativo.
Per voi come commercianti: ciò che conta è chi si fa carico del finanziamento. Chiarite questo aspetto con il vostro fornitore per ogni modalità di pagamento.
Maggiore trasparenza al momento del checkout
Gli acquirenti devono ricevere, prima della conclusione del contratto, informazioni precontrattuali chiare sul finanziamento – presentate in modo chiaro nel processo di ordinazione e inoltre accessibili in modo permanente. Slogan pubblicitari generici come «pagamento comodo in tre rate» senza le necessarie informazioni obbligatorie non sono più ammessi.
Per voi, in qualità di commercianti: sia la fase di checkout che i messaggi pubblicitari sulle pagine dei prodotti e delle promozioni devono essere sottoposti a verifica.
La verifica della solvibilità diventa obbligatoria
Prima di ogni contratto di finanziamento è prevista una verifica documentata della solvibilità, anche per importi modesti. Se la decisione di accettazione o rifiuto viene presa in modo automatizzato, i clienti hanno diritto a una verifica aggiuntiva da parte di un operatore umano.
Per voi, in qualità di commercianti: questa verifica viene solitamente effettuata dal vostro fornitore di servizi di pagamento. È importante che la collaborazione sia chiaramente regolamentata e documentata.
Soluzioni eque e diritto di recesso più lungo
In caso di difficoltà di pagamento, prima di procedere alla risoluzione del contratto o all’esecuzione forzata, devono essere offerte soluzioni adeguate quali la dilazione, l’adeguamento delle rate o la proroga della durata. Per il finanziamento si applica un diritto di recesso di 14 giorni; in caso di informazioni errate, tale termine si estende fino a 12 mesi e 14 giorni. È sufficiente la forma scritta tramite e-mail o PDF.
Per voi in qualità di commercianti: fornire informazioni chiare e complete sin dall’inizio consente di evitare lunghi termini di recesso e conflitti successivi.
Cosa possono fare ora i clienti XONIC
Verificare le modalità di pagamento e i contratti
Rivolgetevi ai vostri fornitori di servizi di pagamento per i pagamenti rateali e le opzioni «paga più tardi»: chi si assume quali obblighi e come vengono fornite le informazioni precontrattuali?
Rendere visibili le informazioni obbligatorie
Assicuratevi che le informazioni relative al finanziamento appaiano chiaramente nel processo di ordinazione. XONIC vi aiuta a integrare in modo chiaro queste indicazioni nella pagina di checkout.
Adattare pubblicità e testi
Verificate che slogan, banner e pagine dei prodotti contengano tutte le informazioni obbligatorie richieste. Vi aiutiamo a inserire tali indicazioni in modo conforme alla normativa e discreto.
Domande frequenti sulla CCD II
Che cos’è la direttiva UE sul credito al consumo (CCD II)?
La CCD II è la direttiva UE riveduta sul credito al consumo (Direttiva (UE) 2023/2225). Essa amplia le norme relative al credito al consumo e in futuro includerà anche importi di modesta entità, modelli di pagamento rateale senza interessi e brevi sospensioni dei pagamenti.
A partire da quando entreranno in vigore le nuove norme?
I nuovi obblighi entreranno in vigore il 20 novembre 2026. Entro tale data, gli esercenti dovranno adeguare le proprie modalità di pagamento e la procedura di checkout.
Quali modalità di pagamento sono interessate?
Sono interessati soprattutto i pagamenti rateali e le opzioni «paga dopo» tramite un prestatore di servizi di pagamento, compresi i modelli senza interessi, gli importi di modesta entità e le durate fino a tre mesi.
L’acquisto con fattura è ancora consentito?
Sì. L’acquisto a conto semplice rimane spesso escluso, purché si conceda personalmente una dilazione di pagamento. Tuttavia, non appena interviene un fornitore di servizi di pagamento, si applica l’intera normativa.
In qualità di commerciante, devo verificare personalmente la solvibilità?
Di norma, la verifica della solvibilità è a carico del vostro fornitore di servizi di pagamento. È importante che la collaborazione sia chiaramente regolamentata e che la verifica sia documentata.
Cosa deve cambiare nella mia procedura di checkout?
Le informazioni precontrattuali relative al finanziamento devono apparire in modo chiaro e completo nel processo di ordinazione. Inoltre, le dichiarazioni pubblicitarie relative ai finanziamenti devono essere sottoposte a verifica. XONIC vi supporta nell’integrazione.
Fonti e ulteriori informazioni
- Direttiva (UE) 2023/2225 (Direttiva sul credito al consumo) – EUR-Lex
- Articolo specialistico «EU Consumer Credit Directive (CCD2)» – e-commerce-magazin.de
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