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Prezzi scontati e Black Friday: il prezzo di riferimento di 30 giorni entra in vigore da oggi

29 ott 2026·Autore: Stephan Dunger·Ultimo aggiornamento: 27 ago 2026

D'ora in poi ogni prezzo conta: chi pubblicizza uno sconto in occasione del Black Friday (27 novembre 2026) deve, ai sensi dell'articolo 11 del PAngV, indicare come termine di riferimento il prezzo totale più basso degli ultimi 30 giorni – e questo periodo di riferimento è appena iniziato. Cosa prevede la normativa, cosa ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea e come garantire la conformità giuridica della pubblicità degli sconti.

In sintesi

  • Art. 11, comma 1, PAngV: per ogni riduzione di prezzo pubblicizzata per beni destinati ai consumatori, deve essere indicato il prezzo totale più basso degli ultimi 30 giorni.
  • Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 26/09/2024 (C-330/23, «Aldi Süd»): La riduzione pubblicizzata – percentuale o «prezzo in evidenza» – deve riferirsi esattamente a questo prezzo minimo degli ultimi 30 giorni.
  • Calcolo della data di riferimento: Black Friday il 27 novembre 2026 → periodo di riferimento dal 28 ottobre al 26 novembre 2026.
  • Le violazioni sono soggette a diffida – da parte di concorrenti e associazioni (§ 3a UWG in combinato disposto con il § 11 PAngV).

Cosa prevede la regola dei 30 giorni in caso di prezzi barrati?

Chi comunica ai consumatori una riduzione di prezzo per un prodotto deve indicare il prezzo totale più basso che ha praticato negli ultimi 30 giorni precedenti – ai sensi del § 11 comma 1 PAngV. L’obbligo si applica a qualsiasi forma di comunicazione: prezzo barrato in negozio, badge percentuale, newsletter, annuncio o banner. Non è contemplata la semplice modifica del prezzo senza pubblicità: chi abbassa il prezzo in modo silenzioso e non barra nulla non è tenuto a indicare un prezzo di riferimento.

Cosa ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso «Aldi Süd»?

Che il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni non solo debba essere indicato, ma anche calcolato. Nella sentenza del 26 settembre 2024 (C-330/23), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito: uno sconto percentuale pubblicizzato o un’evidenziazione come «prezzo in evidenza» deve riferirsi al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni – non è sufficiente calcolare lo sconto sul prezzo richiesto più di recente e indicare il prezzo più basso solo in una nota a piè di pagina. Un esempio: un articolo costava normalmente 100 €, tre settimane fa, in promozione, 80 €. Chi ora pubblicizza «−25 %» deve calcolare a partire da 80 €: il prezzo in promozione dovrebbe essere di 60 €; 75 € corrisponderebbero solo a poco più del 6 % e la pubblicità «−25 %» sarebbe illegale.

Perché il periodo di riferimento del Black Friday inizia proprio ora?

Perché i 30 giorni precedenti il 27 novembre 2026 comprendono il periodo dal 28 ottobre al 26 novembre: qualsiasi prezzo applicato da un negozio a partire da ora potrà diventare il termine di riferimento per il Black Friday. È qui che sta il trucco del tempismo: chi intende comunque adeguare i propri prezzi regolari – anche al ribasso – lo fa ora e poi li mantiene stabili. Un prezzo abbassato a fine ottobre e poi rimasto invariato costituisce un riferimento solido il 27 novembre. Chi invece lancia promozioni intermedie a novembre, abbassa il proprio prezzo di riferimento – la pubblicità del Black Friday risulta matematicamente meno vantaggiosa. Per quanto riguarda la graduazione dei prezzi, è d’aiuto il § 11 comma 2 del PAngV: in caso di sconti che aumentano gradualmente, il prezzo più basso prima della prima riduzione rimane il punto di riferimento.

Posso aumentare i prezzi prima del Black Friday?

L’aumento è consentito, ma ciò non rende la promozione dello sconto più vantaggiosa. Finché il vecchio prezzo, più basso, rientra nella finestra dei 30 giorni, rimane il riferimento determinante. Chi programma l’aumento in modo tale che il prezzo basso esca dal periodo di riferimento poco prima della promozione, potrebbe forse soddisfare formalmente il PAngV, ma rischia di incorrere in un’accusa di inganno ai sensi del § 5 UWG: le oscillazioni di prezzo prima dei giorni di promozione sono un classico scenario che porta a ricevere diffide. In breve: gli aumenti di prezzo a breve termine non rendono la successiva promozione con sconti più efficace, ma la rendono vulnerabile.

Quali forme di pubblicità sui prezzi rimangono ammesse?

  • Confronto con il prezzo di listino: ammesso se il prezzo di listino è chiaramente indicato, aggiornato e calcolato in modo serio – tuttavia, non sostituisce l’indicazione dei 30 giorni non appena viene pubblicizzato anche uno sconto proprio.
  • Prezzi di lancio: i nuovi articoli senza cronologia dei prezzi partono liberamente; solo la successiva pubblicità di uno sconto fa scattare l’obbligo del prezzo di riferimento.
  • Eccezioni di legge: sono esclusi gli sconti individuali (ad esempio i buoni personali) e le riduzioni di prezzo per i prodotti deperibili (§ 11 comma 4 PAngV).

Come possono prepararsi concretamente i commercianti?

Con la documentazione e un calendario fisso delle promozioni:

  • Documentare la cronologia dei prezzi: registrare per ogni articolo il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni con la data – ad esempio tramite esportazione o protocollo di modifica dei prezzi.
  • Verificare la logica del prezzo barrato: nel negozio viene barrato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni o un “vecchio” prezzo normale?
  • Fissare il calendario delle promozioni: nessuna promozione intermedia non pianificata fino al Black Friday – ognuna di esse abbassa il prezzo di riferimento.
  • Controllare il materiale pubblicitario: verificare che newsletter, annunci, banner e post sui social facciano riferimento al parametro corretto.
  • Verificare i dati relativi al prezzo consigliato: il prezzo consigliato pubblicizzato esiste davvero ed è aggiornato?
  • Informare il team: chi gestisce i prezzi o le campagne deve conoscere la regola dei 30 giorni.

Consiglio pratico: chi gestisce newsletter e campagne direttamente dal XONIC Shop System – con XONIC, newsletter e automazione del marketing sono già integrate – può controllare i prezzi da un unico punto.

Domande frequenti sui prezzi barrati e sulla regola dei 30 giorni

Sì: il § 11 del PAngV (regolamento tedesco sulla indicazione dei prezzi) si riferisce alla comunicazione, indipendentemente dal canale: le percentuali indicate nelle newsletter, negli annunci pubblicitari o nei post sui social media devono utilizzare lo stesso valore di riferimento del prezzo barrato nel negozio online.

Secondo l’opinione prevalente, gli sconti forfettari sull’assortimento senza riferimento a singoli prodotti non rientrano nella norma; non appena vengono pubblicizzati prodotti specifici con prezzi stralciati o scontati, la norma trova applicazione. In caso di dubbio, è opportuno richiedere una verifica legale.

Soprattutto diffide: il § 11 PAngV è una norma di comportamento di mercato ai sensi del § 3a UWG – i concorrenti e le associazioni possono richiedere la cessazione della violazione e il rimborso delle spese.

No: l’obbligo si applica nei confronti dei consumatori. I negozi esclusivamente B2B con una clientela efficacemente limitata non sono soggetti a tale norma; i negozi misti con clienti consumatori devono invece rispettare la norma.

Fonti

Nota: il presente articolo ha scopo puramente informativo e non sostituisce la consulenza legale nei singoli casi.

Stephan Dunger
L'autore

Stephan Dunger

XONIC Solutions GmbH · In azienda dal 2012

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