A partire dal 20 novembre 2026 entrerà in vigore la nuova direttiva UE sul credito al consumo (CCD II), che per la prima volta includerà anche i pagamenti rateali senza interessi, il “Buy now, pay later” (BNPL) e i piccoli prestiti inferiori a 200 €. Ai commercianti online restano poco più di cinque settimane per verificare le modalità di pagamento, i testi della procedura di checkout e il materiale pubblicitario, in tempo per i preparativi del Black Friday, in cui la pubblicità sui finanziamenti riveste tradizionalmente un ruolo importante. Ecco la lista di controllo.
In sintesi
- Data di riferimento 20 novembre 2026: A partire da tale data entreranno in vigore le nuove norme della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD II); la legge di recepimento tedesca è stata approvata – dopo alcuni ritardi – e l’entrata in vigore è prevista (aggiornato ad agosto 2026).
- Inclusi per la prima volta: pagamento rateale senza interessi («finanziamento a 0%»), BNPL, prestiti inferiori a 200 € e – a determinate condizioni – l’acquisto contro fattura.
- Obblighi fondamentali: verifica della solvibilità, informazioni precontrattuali chiare al momento del checkout, pubblicità trasparente, diritto di recesso di 14 giorni.
- L’onere principale ricade sul fornitore di servizi di pagamento, ma i commercianti devono verificare la pubblicità, la formulazione della procedura di checkout e la comunicazione del fornitore.
- Lista di controllo in 5 punti per i commercianti: vedi sotto.
Cosa cambierà il 20 novembre 2026 per l’acquisto rateale e il BNPL?
L’ambito di applicazione della normativa sul credito al consumo verrà notevolmente ampliato: finora i crediti senza interessi e senza costi, nonché quelli inferiori a 200 €, erano in gran parte esclusi – ed è proprio in questa lacuna che le offerte BNPL e i «finanziamenti a tasso zero» hanno preso piede. A partire dal 20 novembre 2026, questi modelli di pagamento rientreranno negli obblighi normativi: Il creditore dovrà verificare la solvibilità del cliente (anche per importi modesti), fornire informazioni precontrattuali in forma standardizzata e il consumatore avrà diritto a un periodo di recesso di 14 giorni in relazione al contratto di credito. Anche la pubblicità sarà regolamentata in modo più rigoroso: le offerte di finanziamento dovranno essere pubblicizzate con informazioni obbligatorie chiare e avvertenze – il semplice slogan «Compra ora, paga dopo», senza ulteriori precisazioni, non sarà più sufficiente. Avevamo già presentato la direttiva nel giugno 2026; questo articolo è l’aggiornamento del conto alla rovescia con lo stato finale dell’attuazione – tutti gli articoli di carattere giuridico sono disponibili nella nostra panoramica delle notizie.
L’acquisto su fattura rientra nell’ambito di applicazione della CCD II?
Dipende da chi concede la dilazione di pagamento. Se è il commerciante stesso a concedere la dilazione del prezzo di acquisto – senza interessi, senza costi e con pagamento entro il termine previsto –, l’acquisto classico con fattura rimane escluso a determinate condizioni. Se invece l’acquisto con fattura avviene tramite un fornitore terzo (ad esempio un fornitore di servizi di pagamento che si fa carico del credito e concede la dilazione al cliente), l’esenzione non si applica: in tal caso valgono i nuovi obblighi. Poiché nell’e-commerce tedesco l’acquisto con fattura viene gestito prevalentemente tramite fornitori di servizi di pagamento, i commercianti dovrebbero presumere che la loro opzione di acquisto con fattura sia interessata da tali disposizioni e informarsi attivamente presso il fornitore.
| Modalità di pagamento | Classificazione a partire dal 20 novembre 2026 |
|---|---|
| Acquisto rateale con interessi | Era già regolamentato in precedenza – lo rimane; alcuni obblighi vengono inaspriti. |
| Finanziamento a tasso zero / rate senza interessi | Nuovi requisiti: verifica della solvibilità, obblighi di informazione, diritto di recesso. |
| BNPL («Buy now, pay later») | Ora soggetto a regolamentazione – indipendentemente dall’importo. |
| Piccoli prestiti inferiori a 200 € | Nuova inclusione – viene abolito il precedente limite minimo. |
| Acquisti con fattura tramite fornitori di servizi di pagamento | Di norma soggetto a registrazione – richiedere chiarimenti al fornitore. |
| Acquisto con pagamento a fattura direttamente presso il commerciante (senza interessi né costi) | A determinate condizioni, continua a essere escluso. |
| Pagamento immediato, carta, portafoglio digitale, pagamento anticipato | Non rientrano nell’ambito di applicazione – nessun elemento di credito. |
Quali sono gli obblighi del fornitore di servizi di pagamento e quali quelli del commerciante?
L'onere principale ricade sul creditore. Se il vostro negozio offre finanziamenti tramite fornitori esterni come Klarna, PayPal o altri fornitori di servizi di pagamento, questi ultimi sono responsabili, in qualità di creditori, della verifica della solvibilità, delle informazioni precontrattuali e della stesura del contratto; i fornitori adeguano le proprie condizioni di credito di conseguenza. Il commerciante non è tuttavia esonerato dalle proprie responsabilità: le dichiarazioni pubblicitarie presenti nel negozio online («finanziamento a 0%», «pagamento in 3 rate») sono dichiarazioni del commerciante stesso e devono soddisfare le nuove linee guida in materia di pubblicità; i testi della pagina di pagamento e le descrizioni dei metodi di pagamento non devono contraddire le comunicazioni del fornitore; e laddove il commerciante illustri autonomamente le condizioni di finanziamento, la presentazione deve essere completa e corretta. In breve: il fornitore modifica i propri termini di credito – il commerciante mette ordine nella propria vetrina.
Cosa devono fare ora i commercianti online? La checklist in 5 punti
- Fare un inventario dei metodi di pagamento: quali opzioni di finanziamento e di dilazione offre il negozio – acquisto rateale, BNPL, acquisto con fattura, acconto? Chi è, dal punto di vista legale, il creditore in ciascun caso?
- Richiedere dichiarazioni ai fornitori: farsi confermare per iscritto da ciascun fornitore di servizi di pagamento in che modo attua gli obblighi previsti dalla CCD-II e quali cambiamenti comportano nella procedura di checkout.
- Verificare la formulazione del checkout: allineare e adeguare i nomi dei metodi di pagamento, i testi descrittivi e le note presenti nel processo di ordinazione alle indicazioni dei fornitori.
- Verificare il materiale pubblicitario: controllare banner, newsletter, annunci e note sulle pagine dei prodotti relative al finanziamento per assicurarsi che siano conformi alle nuove informazioni obbligatorie e alle avvertenze – prima dell’allestimento per il Black Friday.
- Definire la procedura per i finanziamenti rifiutati: a causa dell’obbligo di verifica della solvibilità, ci saranno più rifiuti; il checkout dovrebbe quindi indirizzare chiaramente verso metodi di pagamento alternativi, mentre il servizio di assistenza dovrebbe conoscere le linee guida comunicative.
Nel XONIC Shop System sono integrati 19 fornitori di servizi di pagamento; i testi relativi ai metodi di pagamento e le indicazioni per il checkout possono essere gestiti nel backend per ciascun metodo di pagamento, in modo che le formulazioni personalizzate possano essere inserite senza necessità di programmazione. Anche il pulsante di recesso UE è già integrato: la guida al pulsante di recesso illustra come configurarlo; la panoramica delle funzioni fornisce una visione d’insieme delle funzionalità di pagamento e di checkout.
Nota: questo articolo non costituisce una consulenza legale. Per chiarire in che modo la CCD II si applica alle vostre specifiche offerte di pagamento, rivolgetevi al vostro fornitore di servizi di pagamento e a studi legali specializzati.
