Diritto digitale

Testi legali nel negozio online 2026: note legali, dichiarazione sulla protezione dei dati, diritto di recesso e banner sui cook

20 ott 2026·Autore: Stephan Dunger·Ultimo aggiornamento: 26 ott 2026

Un negozio online che vende ai consumatori dal 2026 dovrà disporre di note legali, una dichiarazione sulla protezione dei dati, una richiesta di consenso per i cookie non strettamente necessari, informazioni sul diritto di recesso con modulo di recesso tipo e, a partire dal 19 giugno 2026, una funzione di recesso denominata «Recedi dal contratto». A ciò si aggiungono un pulsante di conferma dell’ordine chiaramente identificabile, l’indicazione completa dei prezzi, le informazioni sulla conciliazione dei consumatori e, a partire dal 27 settembre 2026, la nota informativa sulla garanzia UE. Il link alla piattaforma di risoluzione delle controversie online dell’UE è invece stato eliminato. Questa guida, sotto forma di lista di controllo, indica quali informazioni obbligatorie devono essere incluse e dove devono essere collocate nel negozio online.

In sintesi

  • Le note legali devono essere facilmente riconoscibili, immediatamente accessibili e costantemente disponibili, con l’indirizzo e-mail (§ 5 DDG).
  • Banner sui cookie: senza consenso, il negozio online può memorizzare e leggere solo ciò che è strettamente necessario (§ 25 TDDDG). Una casella preselezionata non costituisce un consenso valido (Corte di giustizia dell’Unione europea, Planet49).
  • Recesso: informazioni e modulo tipo come in precedenza; inoltre, a partire dal 19/06/2026, la funzione di recesso «Recedi dal contratto» con conferma di ricezione (§ 356a BGB). Le informazioni indicano dove si trova la funzione.
  • Novità dal 27/09/2026: la garanzia legale è evidenziata con la comunicazione armonizzata dell’UE (art. 246a § 1 comma 1 n. 11 EGBGB).
  • Non più presente: il link alla piattaforma ODR, poiché il regolamento UE di riferimento è stato abrogato dal 20/07/2025. Rimane l’indicazione relativa alla conciliazione dei consumatori ai sensi del § 36 VSBG.
  • Le condizioni generali di contratto non sono obbligatorie, mentre lo sono le informazioni obbligatorie da fornire prima della conclusione del contratto.

Aggiornamento dei testi di legge: 4 ottobre 2026. La presente panoramica non sostituisce la consulenza legale; per la redazione e l’aggiornamento dei testi stessi è consigliabile rivolgersi a un avvocato o a un servizio specializzato in testi giuridici. Approfondisce la fase «Testi legali» della nostra guida «Creare un negozio online: i 10 passaggi dalla pianificazione alla messa online».

Quali informazioni obbligatorie deve contenere un negozio online nel 2026? La checklist

La tabella si applica ai negozi che vendono beni ai consumatori. Chi vende esclusivamente ad altre imprese non è soggetto a molti degli obblighi previsti per i consumatori; tuttavia, anche un negozio esclusivamente B2B necessita di note legali, dichiarazione sulla protezione dei dati e consenso all’uso dei cookie.

Informazioni obbligatorieCosa comprendeBase giuridica
Note legaliNome, indirizzo, forma giuridica e rappresentanza, indirizzo e-mail, registro e partita IVA; facilmente individuabili, immediatamente accessibili, costantemente disponibili§ 5 DDG
dichiarazione sulla protezione dei datiTitolare del trattamento, finalità e basi giuridiche, destinatari, trasferimenti verso paesi terzi, durata della conservazione, diritti degli interessatiArt. 13 RGPD
Consenso ai cookieConsenso prima della memorizzazione o della lettura di informazioni non strettamente necessarie; nessuna opzione preselezionata; revoca semplice quanto il consenso§ 25 TDDDG, art. 7 RGPD, Corte di giustizia dell’Unione europea C-673/17
Informativa sul diritto di recesso e modello di modulo di recessoCondizioni, termini e procedure, spese di restituzione, modulo, indicazione della funzione di recessoArt. 246a § 1 comma 2 EGBGB, allegati 1 e 2
Funzione di recessoPulsante «Recedi dal contratto», conferma «Conferma il recesso», conferma di ricezione con data e ora§ 356a BGB, dal 19/06/2026
Informazioni precontrattualicaratteristiche essenziali, identità, numero di telefono e indirizzo e-mail, prezzo totale, spese di spedizione, condizioni di pagamento e di consegna, data di consegnaArt. 246a § 1 comma 1 EGBGB
Informativa UE sulla garanziagaranzia legale con la comunicazione armonizzata; in caso di garanzia del produttore gratuita di durata superiore a due anni, l’etichettatura UEArt. 246a § 1 comma 1 n. 11 e 11a EGBGB, a partire dal 27/09/2026
Pagina di ordinazione e pulsante di confermaRestrizioni di consegna e mezzi di pagamento all’inizio della procedura di ordine, informazioni essenziali immediatamente prima dell’ordine, pulsante «Ordina con obbligo di pagamento»§ 312j BGB
Indicazioni sui prezziPrezzo totale, prezzo base per merce venduta a peso, indicazione dell’IVA inclusa, spese di spedizione§§ 3, 4 e 6 del PAngV
Conciliazione in materia di consumose il negozio partecipa a procedure di conciliazione; in caso affermativo, l’ente competente§ 36 VSBG
Sicurezza dei prodottiProduttore con indirizzo postale ed e-mail, eventualmente responsabile nell’UE, identificazione del prodotto con immagine, avvertenzeArt. 19 del Regolamento (UE) 2023/988
Accessibilitànegozio online accessibile; sono escluse le microimprese che forniscono serviziBFSG
Condizioni generali di contrattofacoltative; chi le utilizza deve riportare anche le informazioni relative alla conciliazione in materia di consumo§ 36 comma 2 VSBG

Cosa deve contenere l’informativa legale di un negozio online?

Il § 5 della DDG richiede, per i servizi digitali a carattere commerciale, che di norma vengono offerti a titolo oneroso, informazioni che siano «facilmente riconoscibili e immediatamente accessibili» e che siano mantenute «costantemente disponibili». È consuetudine inserire un link chiaramente contrassegnato con la dicitura «Note legali» nel piè di pagina di ogni pagina, anche nella versione mobile. Devono essere inclusi:

  • nome e indirizzo della sede; per le persone giuridiche, anche la forma giuridica e i rappresentanti autorizzati;
  • dati per un rapido contatto elettronico e una comunicazione diretta, compreso l’indirizzo e-mail,
  • il registro e il numero di iscrizione, ad esempio nel registro delle imprese,
  • il numero di partita IVA o il numero di identificazione fiscale, se disponibile,
  • in caso di attività soggette ad autorizzazione, l’ autorità di vigilanza; per le professioni regolamentate, l’ordine professionale, la denominazione professionale e la normativa di riferimento,
  • nel caso di società di capitali in liquidazione o in fase di scioglimento, un'indicazione in tal senso.

Il § 5 della DDG non menziona espressamente un numero di telefono. Tuttavia, per le informazioni da fornire prima della conclusione di un contratto a distanza, l’art. 246a § 1 comma 1 n. 3 dell’EGBGB indica il numero di telefono oltre all’indirizzo e-mail: la soluzione più semplice è riportare entrambe le informazioni nello stesso punto del negozio online.

Cosa deve contenere la dichiarazione sulla protezione dei dati?

Se vengono raccolti dati personali dei clienti, il negozio online li informa al momento della raccolta (art. 13 RGPD) – in forma precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice (art. 12, comma 1 RGPD). I contenuti obbligatori:

  • nome e dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del responsabile della protezione dei dati,
  • finalità e basi giuridiche di ciascun trattamento, nonché, in caso di interessi legittimi, tali interessi,
  • destinatari o categorie di destinatari, nonché eventuali trasferimenti previsti verso paesi terzi con le relative garanzie,
  • il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo,
  • i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di controllo,
  • se l’indicazione dei dati è necessaria ai fini del contratto e cosa succede in caso di mancata indicazione.

Per un negozio online ciò significa che ogni servizio che riceve dati deve essere incluso nell’informativa con l’indicazione della finalità e della base giuridica: fornitori di servizi di pagamento, corrieri, invio di newsletter, servizi di valutazione e analisi, chat o video incorporati. Se viene aggiunto o eliminato un servizio, anche la dichiarazione sulla protezione dei dati deve essere modificata. Le domande che dovreste porre al fornitore del vostro sistema di negozio online in merito all’hosting e al trattamento per conto di terzi sono riportate nel nostro articolo sui sistemi di negozio online conformi al GDPR.

Quando un negozio online necessita di un banner sui cookie?

Non appena il negozio online memorizza o legge sul dispositivo dei visitatori informazioni che non sono strettamente necessarie. Ai sensi del § 25 comma 1 TDDDG, ciò è consentito solo se il visitatore ha prestato il proprio consenso sulla base di informazioni chiare ed esaurienti; l’informazione e il consenso sono regolati dal GDPR.

Non è necessario il consenso per ciò che è strettamente necessario affinché il negozio possa fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente (art. 25, comma 2, n. 2 della TDDDG) – tipicamente si tratta di ciò che è tecnicamente necessario per l’acquisto, come ad esempio il carrello. Si consiglia di far verificare quali operazioni rientrino in questa categoria nei singoli casi.

I servizi di analisi, pubblicità e marketing richiedono invece il consenso non appena memorizzano o leggono informazioni sul dispositivo. Per il banner ne derivano i seguenti requisiti:

  • Nessuna opzione preselezionata: una casella di spunta preimpostata che l’utente deve deselezionare non costituisce un consenso valido (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 1° ottobre 2019, C-673/17 «Planet49»).
  • Consenso attivo: il consenso è una manifestazione di volontà inequivocabile espressa mediante una dichiarazione o un’azione di conferma chiara (art. 4, n. 11, RGPD).
  • Informazioni complete: tra le informazioni fornite devono figurare anche la durata dei cookie e l’eventuale accesso da parte di terzi (Corte di giustizia dell’Unione europea, Planet49).
  • La revoca deve essere semplice quanto il consenso (art. 7, comma 3, RGPD), ad esempio tramite un link alle impostazioni dei cookie nel piè di pagina.
  • Prova: il negozio online deve poter dimostrare di aver ottenuto il consenso (art. 7, comma 1, RGPD).
  • I servizi soggetti a consenso si attivano solo dopo il consenso, non già al momento dell’accesso alla pagina.

Se un negozio online utilizza esclusivamente cookie strettamente necessari, non è necessario il consenso. La dichiarazione sulla protezione dei dati li descrive comunque, nella misura in cui comportino il trattamento di dati personali.

Cosa vale per le informazioni sul diritto di recesso, il modulo tipo e il pulsante di recesso?

Informativa sul diritto di recesso e modulo di recesso tipo

Se ai consumatori spetta un diritto di recesso, il negozio online fornisce informazioni sulle condizioni, i termini e le procedure, mette a disposizione il modulo di recesso tipo di cui all’Allegato 2 dell’EGBGB e, se del caso, indica l’esistenza di una funzione di recesso e la sua ubicazione (art. 246a § 1 comma 2 n. 1 EGBGB). Il termine di recesso è di 14 giorni (§ 355 comma 2 BGB). Chi invia per iscritto il modello legale dell’Allegato 1 debitamente compilato adempie a tale obbligo di informazione.

Il modello è stato integrato il 19/06/2026: la nota redazionale n. 3 prevede, per i negozi online dotati di funzione di recesso, una frase che indichi che il recesso è possibile anche online a un determinato indirizzo e che seguirà una conferma di ricezione con data e ora. Si raccomanda pertanto di far verificare le informative redatte prima di tale data. Infatti, in assenza di un’adeguata informativa, il termine di recesso non decorre; il diritto di recesso decade quindi solo al più tardi dodici mesi e 14 giorni dopo l’inizio regolare del termine (§ 356, commi 3 e 4 del BGB).

Se non sussiste il diritto di recesso, ad esempio nel caso di beni realizzati su richiesta del cliente o di beni deperibili (§ 312g, comma 2, del BGB), il negozio online è tenuto a fornirne informazione (art. 246a, § 1, comma 3, dell’EGBGB).

Funzione di recesso («pulsante di recesso») a partire dal 19/06/2026

Se i contratti a distanza vengono stipulati tramite un’interfaccia utente online, il consumatore deve poter recedere dal contratto anche tramite una funzione di recesso (§ 356a del BGB). La funzione deve essere contrassegnata in modo ben leggibile con la dicitura «Recedi dal contratto» o con una formulazione inequivocabile di significato equivalente ed essere costantemente disponibile durante il termine di recesso, collocata in posizione ben visibile e facilmente accessibile. La procedura è prestabilita:

  1. Il consumatore indica il proprio nome, il contratto o la parte di contratto che intende recedere e il canale per la conferma di ricezione, ad esempio il proprio indirizzo e-mail, oppure conferma tali dati.
  2. Invia la revoca tramite una funzione di conferma, contrassegnata con la dicitura «Conferma revoca» o con un’altra dicitura inequivocabile di significato equivalente.
  3. Il negozio online invia immediatamente una conferma di ricezione su un supporto durevole, contenente il testo del recesso nonché la data e l’ora di ricezione.

Per rispettare il termine è sufficiente che il consumatore invii la revoca tramite la funzione prima della scadenza del termine (§ 356a comma 5 del BGB). La nostra guida sul pulsante di revoca descrive come configurare la funzione e adattare le informazioni informative.

Cosa deve essere presente nel negozio online prima dell’ordine?

L’art. 312j del BGB disciplina la pagina di ordine in tre fasi:

  • Al più tardi all’inizio della procedura d’ordine: se vi sono restrizioni di consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati dal negozio (comma 1).
  • Immediatamente prima dell’ordine, in modo chiaro, comprensibile ed evidenziato: le caratteristiche essenziali, il prezzo totale, le spese di spedizione e altri costi, eventualmente l’indicazione di un prezzo personalizzato; in caso di contratti a tempo indeterminato e abbonamenti, il prezzo totale nonché, se del caso, la durata, le condizioni di recesso e la durata minima (comma 2).
  • Il pulsante di ordine deve essere ben leggibile e recare esclusivamente la dicitura «ordine con obbligo di pagamento» o una formulazione equivalente e inequivocabile (comma 3). In caso di dubbio, si raccomanda di verificare con un legale se un’altra formulazione sia sufficientemente chiara.

Inoltre, l’art. 246a § 1 comma 1 dell’EGBGB richiede una serie completa di informazioni precontrattuali. Per un tipico negozio online, sono particolarmente importanti l’identità e l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, il prezzo totale e le spese di spedizione, le condizioni di pagamento, consegna e prestazione con la data di consegna e, se del caso, la gestione dei reclami, il servizio clienti e le garanzie, nonché, nel caso di contratti a tempo determinato, la loro durata e le condizioni di recesso.

Novità dal 27/09/2026: l’informativa UE sulla garanzia

A partire dal 27 settembre 2026, un negozio che vende beni ai consumatori deve informare in modo ben visibile in merito al diritto di garanzia previsto dalla legge e alla sua durata minima di due anni, utilizzando la comunicazione armonizzata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 (art. 246a § 1 comma 1 n. 11 EGBGB). Nessuno dei suoi elementi è modificabile.

Se il produttore concede una garanzia di durata gratuita per l’intera merce superiore a due anni e ne dà comunicazione al rivenditore, al prodotto viene aggiunta l’etichettatura armonizzata di cui all’allegato II (n. 11a); da quel momento in poi, essa fa parte delle informazioni fornite immediatamente prima dell’ordine. La nostra guida «Etichetta di garanzia UE» illustra come integrare la comunicazione e l’etichettatura.

Un negozio online ha bisogno di condizioni generali di contratto?

Le condizioni generali di contratto non sono obbligatorie, ma sono diffuse nella pratica: in esse è possibile disciplinare in un unico documento la conclusione del contratto, il pagamento, la consegna e la riserva di proprietà. Esse non sostituiscono le informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 246a EGBGB e chi utilizza le CGC deve fornire le informazioni relative alla conciliazione dei consumatori insieme alle stesse (§ 36 comma 2 n. 2 VSBG). Per sapere quanto costano i testi legali durante la gestione quotidiana del negozio, consulta la nostra guida «Quanto costa un negozio online?».

Quali indicazioni di prezzo sono obbligatorie?

  • Prezzo totale: chi offre beni ai consumatori o pubblicizza i prezzi deve indicare il prezzo totale; se un prezzo viene scomposto, il prezzo totale deve essere evidenziato (§ 3, commi 1 e 3, PAngV).
  • Prezzo base: per i beni venduti a peso, volume, lunghezza o superficie, accanto al prezzo totale deve figurare il prezzo base, in modo inequivocabile, chiaramente riconoscibile e ben leggibile (§ 4 comma 1 PAngV). Le eccezioni sono indicate al § 4 comma 3, ad esempio per i beni di peso inferiore a 10 grammi o di volume inferiore a 10 millilitri.
  • Vendita a distanza: il negozio online deve specificare che i prezzi includono l’imposta sul valore aggiunto e le altre componenti del prezzo, nonché indicare se sono previste spese di spedizione, specificandone l’importo, nella misura in cui sia possibile calcolarlo in anticipo (§ 6 PAngV).

Un negozio online deve ancora inserire un link alla piattaforma ODR?

No. L’obbligo di inserire un link alla piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online derivava dal regolamento (UE) n. 524/2013. Tale regolamento è stato abrogato con effetto dal 20 luglio 2025 e la piattaforma è stata chiusa; già dal 20 marzo 2025 non era più possibile presentare reclami su tale piattaforma (Regolamento (UE) 2024/3228).

Un link ancora presente non rimanda più alla piattaforma e può essere rimosso dall’impressum, dalle condizioni generali di contratto e dai modelli di e-mail. Maggiori informazioni sono disponibili nel nostro articolo sulla chiusura della piattaforma OS.

Rimane in vigore l’obbligo di informazione ai sensi dell’art. 36 della VSBG: chi gestisce un sito web o utilizza condizioni generali di contratto deve comunicare, in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, in che misura è disposto o obbligato a partecipare alle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a un organismo di conciliazione per i consumatori. Se partecipa, deve indicare l’organismo competente con indirizzo e sito web.

È esonerato dall’obbligo di indicare la disponibilità a partecipare chi, al 31 dicembre dell’anno precedente, impiegava dieci o meno persone; l’obbligo di cui al § 37 VSBG, di indicare per iscritto un organo di conciliazione competente a seguito di una controversia non risolta, si applica indipendentemente da ciò.

Cosa si applica in materia di sicurezza dei prodotti e accessibilità?

Sicurezza dei prodotti: a partire dal 13 dicembre 2024, ogni offerta online di un prodotto deve contenere informazioni chiare e ben visibili: il produttore con indirizzo postale e indirizzo e-mail; nel caso di produttori al di fuori dell’UE, la persona responsabile nell’UE, informazioni per l’identificazione del prodotto con un’immagine, nonché eventuali avvertenze e istruzioni di sicurezza (art. 19 del regolamento sulla sicurezza dei prodotti (UE) 2023/988).

Accessibilità: la legge sul rafforzamento dell’accessibilità si applica ai servizi nel commercio elettronico forniti ai consumatori a partire dal 28/06/2025 (art. 1, comma 3, n. 5 BFSG); sono escluse le microimprese che offrono servizi (§ 3 comma 3 BFSG). Cosa ciò significhi nel dettaglio è spiegato nel nostro articolo «Accessibilità nel negozio online».

Ecco come XONIC supporta gli obblighi di informazione

Nel XONIC Shop System, il pulsante di ordine ai sensi del § 312j del BGB (Codice civile tedesco), il pulsante di recesso e un consenso ai cookie con vero opt-in sono di serie in tutti i pacchetti. Il pulsante di ordine è predefinito con la dicitura «Ordina con obbligo di pagamento»; nel banner dei cookie, per impostazione predefinita, non è preselezionata alcuna categoria e le opzioni «Accetta» e «Rifiuta» hanno lo stesso aspetto.

I testi legali possono essere gestiti direttamente nel CMS del negozio oppure ottenuti tramite un servizio specializzato; per sapere come procedere e dove inserire le informazioni sulla sicurezza dei prodotti, consultate la guida «Testi legali, banner sui cookie e sicurezza dei prodotti». Potete trovare un confronto tra pacchetti e servizi nella pagina dei prezzi.

Domande frequenti sui testi legali nel negozio online

Un negozio online rivolto ai consumatori necessita di note legali (§ 5 DDG), di una dichiarazione sulla protezione dei dati (art. 13 GDPR), di un’informativa sul diritto di recesso con modulo di recesso modello (art. 246a § 1 comma 2 EGBGB) e, non appena vengono utilizzati cookie non necessari, una richiesta di consenso (§ 25 TDDDG). A ciò si aggiungono le indicazioni obbligatorie nel processo di ordinazione: funzione di recesso, pulsante di conferma dell’ordine, indicazione dei prezzi, informazioni sulla conciliazione dei consumatori e, a partire dal 27/09/2026, la comunicazione UE sulla garanzia. Le condizioni generali di contratto sono facoltative. In caso di dubbio, fate verificare i testi da un legale.

No, le condizioni generali di contratto non sono obbligatorie. Tuttavia, il negozio online deve fornire in ogni caso le informazioni obbligatorie precontrattuali ai sensi dell’art. 246a § 1 EGBGB – quali il prezzo totale, le spese di spedizione, le condizioni di pagamento e di consegna. Chi utilizza le CGC deve anche fornire in esse le informazioni relative alla conciliazione dei consumatori ai sensi del § 36 VSBG.

Per i cookie che sono assolutamente necessari affinché il negozio online possa fornire un servizio espressamente richiesto dal visitatore, non è necessario il consenso (§ 25 comma 2 n. 2 TDDDG). Non appena i servizi di analisi, pubblicità o marketing memorizzano o leggono informazioni sul dispositivo, il negozio online deve ottenere il consenso – senza caselle preselezionate. I cookie utilizzati vengono descritti nella dichiarazione sulla protezione dei dati, nella misura in cui vengono trattati dati personali.

Dal 19 giugno 2026. Chi consente ai consumatori di stipulare un contratto tramite un’interfaccia utente online deve mettere a disposizione in tale interfaccia una funzione di revoca, contrassegnata con la dicitura «Revoca del contratto» o con un’indicazione inequivocabile di significato equivalente, che sia costantemente disponibile durante il termine di revoca, collocata in modo ben visibile e facilmente accessibile (§ 356a BGB). Dopo aver cliccato su «Conferma recesso», il consumatore riceve immediatamente una conferma di ricezione con data e ora.

No. Il regolamento (UE) n. 524/2013, da cui derivava l’obbligo di inserimento del link, è stato abrogato con effetto dal 20 luglio 2025 e la piattaforma è stata disattivata (regolamento (UE) 2024/3228). Continua ad applicarsi l’art. 36 della VSBG: i negozi online con sito web o condizioni generali di contratto devono indicare se partecipano alle procedure dinanzi a un organismo di conciliazione per i consumatori; sono esenti da tale obbligo le imprese con un massimo di dieci dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Immediatamente prima dell’ordine, il negozio online deve indicare in modo chiaro e ben visibile le caratteristiche essenziali del prodotto, il prezzo totale, nonché le spese di spedizione e altri costi; in caso di abbonamenti, devono essere indicati anche la durata, le condizioni di disdetta e la durata minima (art. 312j, comma 2, del BGB). Il pulsante stesso deve recare la dicitura «ordine con obbligo di pagamento» o una formulazione altrettanto chiara (comma 3). Se il produttore concede una garanzia di conservabilità gratuita superiore a due anni e ne informa il rivenditore, dal 27/09/2026 anche la relativa etichettatura armonizzata rientra in tali informazioni.

Fonti

Stephan Dunger
L'autore

Stephan Dunger

XONIC Solutions GmbH · In azienda dal 2012

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